Fringe benefit: soglia a 1.000/2.000 euro anche nel “nuovo” TUIR

Il “nuovo” Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DLgs. 19 giugno 2026 n. 117), applicabile dal 1° gennaio 2027, recepisce l'attuale incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti, già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 commi 390-391).

La soglia agevolata per il triennio 2025-2027

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga al limite ordinario, non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

Cosa rientra nel limite

Oltre a beni e servizi tradizionali, la soglia agevolata comprende anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale) e per la locazione dell’abitazione principale o gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Misura temporanea e informativa alle RSU

A regime, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit resta di 258,23 euro (oltre tale importo l’intero valore concorre a formare reddito) e l’innalzamento a 1.000/2.000 euro vale solo per il triennio 2025-2027. I datori di lavoro devono inoltre dare attuazione alla misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti in azienda.