Dal 1° gennaio 2027 le perdite su crediti verso debitori coinvolti negli istituti del Codice della crisi (DLgs. 14/2019) ovvero procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione omologati, piani attestati di risanamento e procedure estere equivalenti, saranno deducibili “in ogni caso”, senza necessità di provare gli elementi certi e precisi.
1. La situazione attuale (fino al 31 dicembre 2026)
Nell’attuale TUIR la delega fiscale è stata attuata soltanto dal lato del debitore, con la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento. Per quanto riguarda le perdite su crediti, invece, l’applicazione delle regole di deducibilità dell’art. 101 comma 5 del TUIR appare certa soltanto con riferimento alla liquidazione giudiziale e alla composizione negoziata della crisi.
2. Liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale rientra già oggi tra le procedure concorsuali che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita, dalla data della sentenza dichiarativa, senza dimostrare gli elementi certi e precisi. Lo stesso vale se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
3. Composizione negoziata della crisi
Se la composizione negoziata si conclude con il contratto o l’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019, oppure con l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 23 comma 2 lett. b), si applicano le misure di favore in materia di perdite su crediti e di sopravvenienze attive da esdebitamento.
4. Il nuovo TUIR dal 1° gennaio 2027
L’art. 110 comma 9 del DLgs. 117/2026 supera le incertezze attuali: le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” se il debitore, in alternativa:
• è assoggettato a procedure concorsuali;
• ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del DLgs. 14/2019;
• ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56 del DLgs. 14/2019;
5. Da quando la perdita è deducibile
Il nuovo TUIR conferma i momenti a partire dai quali il debitore si considera assoggettato alla procedura o all’istituto:
| Procedura / istituto | Decorrenza |
| Liquidazione giudiziale | Data della sentenza dichiarativa |
| Liquidazione coatta amministrativa | Data del provvedimento che la ordina |
| Concordato preventivo | Data del decreto di ammissione alla procedura |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Data della sentenza di omologazione |
| Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi | Data del decreto che dispone la procedura |
| Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento | Data di iscrizione nel Registro delle imprese |
| Procedure estere equivalenti | Data di ammissione alla procedura |
Per la composizione negoziata conclusa con contratto o accordo ex art. 23 DLgs. 14/2019 (regime vigente fino al 31.12.2026) rileva la data di pubblicazione nel Registro delle imprese.
In sede di valutazione dei crediti di bilancio si consiglia di verificare se i debitori risultano coinvolti in uno degli istituti sopra indicati e di conservare la documentazione (sentenza, decreto, provvedimento o iscrizione nel Registro delle imprese) utile a individuare il periodo d’imposta di deduzione della perdita.
