IRES premiale: scadenza investimenti al 31 ottobre 2026 e condizioni operative
IRES premiale al 20%: per le società di capitali si avvicina la scadenza del 31 ottobre 2026 per effettuare gli investimenti necessari ad accedere all’agevolazione sul reddito imponibile 2025.
1. Condizioni di accesso
Per fruire dell’agevolazione è necessario destinare a investimenti in beni strumentali nuovi (beni 4.0 e 5.0) un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati (riferiti all’80% dell’utile 2024), e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. I beni devono essere destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato e rientrare negli elenchi previsti dalla normativa agevolativa (Allegati A e B alla L. 232/2016 e art. 38 del DL 19/2024).
2. Investimenti qualificati: periodo e scadenza
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2026. Il momento di effettuazione va determinato secondo i criteri della competenza fiscale ex art. 109 TUIR (es. consegna del bene). Gli investimenti devono essere mantenuti almeno fino al 2030 se effettuati nel 2025, o fino al 2031 se effettuati nel 2026.
3. Interconnessione: requisito essenziale
I beni 4.0 devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni devono avere le caratteristiche tecnologiche necessarie sin dalla loro origine, ma l’interconnessione effettiva può avvenire anche successivamente all’effettuazione dell’investimento (anche dopo il 31 ottobre 2026).
L’interconnessione deve essere mantenuta per più della metà del periodo di sorveglianza quinquennale decorrente dall’effettuazione dell’investimento, pena la parziale restituzione del beneficio.
4. Investimenti in beni 5.0: requisito aggiuntivo
Per gli investimenti che includono beni oggetto del credito transizione 5.0, oltre all’interconnessione è richiesta una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene: riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva, oppure non inferiore al 5% dei consumi dei processi interessati dall’investimento.