Detrazione IVA, nuovi termini e retro-imputazione: novità dal correttivo Omnibus
Si comunicano due rilevanti novità in materia di detrazione IVA introdotte dal D.Lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 ed in vigore dal giorno successivo. Le modifiche riguardano gli artt. 19 e 25 del DPR 633/72 e ampliano significativamente le possibilità di esercizio del diritto alla detrazione.
1. Proroga biennale del termine per la detrazione IVA
La principale novità consiste nel ripristino del termine biennale per l’esercizio della detrazione IVA, già vigente prima delle modifiche apportate dal DL 50/2017.
In base alla nuova disciplina, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ad acquisti e importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Parallelamente, le fatture possono essere annotate nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Esempio: acquisto effettuato il 28 agosto 2026 con fattura ricevuta il 2 settembre 2026 → la detrazione IVA potrà essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028 (da presentare entro il 30 aprile 2029).
2. Retro-imputazione delle fatture infrannuali
La seconda novità riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto. Grazie alla modifica dell’art. 25 del DPR 633/72, è ora possibile esercitare la detrazione IVA relativa all’anno dell’acquisto anche se la fattura è pervenuta nell’anno successivo, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno dell’acquisto, con registrazione in apposita sezione del registro IVA degli acquisti.
Esempio: acquisto effettuato nel 2026, fattura ricevuta nel 2027 → IVA detraibile entro il 30 aprile 2027 (dichiarazione IVA 2026).
Si segnala tuttavia che resta in vigore il divieto di computare nell’ultima liquidazione periodica dell’anno i documenti relativi ad acquisti dell’anno precedente: per le fatture “a cavallo d’anno” l’IVA potrà quindi essere recuperata esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.
3. Punti aperti in attesa di chiarimenti
Il decreto non contiene una disciplina transitoria esplicita. Rimane pertanto aperta la questione se la proroga biennale si applichi anche alle annualità 2024 e 2025: in caso affermativo, l’IVA su acquisti documentati da fatture ricevute nel 2024 potrebbe essere ancora detraibile entro il 30 aprile 2027. Anche la disciplina delle fatture a cavallo d’anno presenta profili di incertezza interpretativa, atteso che la Corte di Giustizia UE è chiamata a riesaminare la sentenza di riferimento.
Lo Studio seguirà gli sviluppi e fornirà aggiornamenti non appena disponibili chiarimenti ufficiali.