novità fiscali settembre 2026

Novità Fiscali – Settembre 2026 – Infoazienda

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

Principali Novità Fiscali

Spese di pubblicità
• La Corte di Cassazione ha stabilito che, per poter dedurre le spese di pubblicità, l’impresa deve documentare il legame tra la spesa sostenuta e il proprio programma economico, indicando l’obiettivo perseguito e il ritorno commerciale atteso. La semplice esibizione del contratto non è sufficiente se non dimostra l’effettivo obbligo della controparte di pubblicizzare il marchio o l’attività dell’impresa.

Florovivaismo
• Il D.Lgs. n. 151/2026 introduce una disciplina organica del settore florovivaistico, definendo le attività di florovivaismo, i garden center e il contratto di coltivazione. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 27.08.2026.

Donazione partecipazioni e imposta di successione e donazione
• Il trasferimento di partecipazioni a favore di discendenti o del coniuge non comporta la decadenza dall’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni anche qualora il beneficiario ceda o conferisca parte delle quote ricevute, purché mantenga il controllo “di diritto” della società per almeno 5 anni.

Plusvalenza immobiliare – Cessione entro 5 anni
• La plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile è imponibile se la vendita avviene entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione. Nel calcolo rileva la data di acquisto e non quella di eventuali ristrutturazioni o ampliamenti. Ogni immobile, comprese le pertinenze, deve essere considerato separatamente e rileva la data dell’atto definitivo, non quella del preliminare.

Le novità del “Decreto Omnibus”

Familiari a carico
• Sono state ampliate e meglio definite le categorie di “altri familiari” rilevanti ai fini delle agevolazioni fiscali. Quando la normativa non richiede la condizione di familiare fiscalmente a carico, rilevano i soggetti indicati dall’art. 433 C.c. anche senza convivenza o assegni alimentari. Quando invece è richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico, devono essere rispettati anche i relativi limiti reddituali e le condizioni previste.

Fringe benefit – Veicoli aziendali
• È stata modificata la disciplina fiscale dei veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo. Il valore determinato sulla base delle Tabelle ACI viene considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, incrementato del 50% dal sesto anno successivo alla prima immatricolazione e del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI. Restano le percentuali del 10%, 20% e 50% in base alla tipologia di alimentazione.

Fringe benefit – Regime transitorio veicoli ordinati entro il 2024
• Per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 viene estesa la disciplina previgente. Le nuove regole sugli accessori si applicano dal 2026, mentre dal sesto anno successivo alla prima immatricolazione opera l’incremento del 50%.

Crediti d’imposta dei lavoratori autonomi
• I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta acquistati dai lavoratori autonomi sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%, da versare nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi. La nuova disciplina riguarda i crediti acquistati dal 12.08.2026, con possibilità di applicazione anche a crediti acquistati in precedenza secondo le condizioni previste.

Reddito delle imprese agricole
• Sono state coordinate le disposizioni fiscali sulle attività agricole connesse con la disciplina delle colture “fuori suolo”, includendo anche determinate attività svolte mediante immobili appartenenti a specifiche categorie catastali. Le modifiche interessano inoltre la determinazione forfetaria del reddito d’impresa derivante dalle attività agricole e connesse.

Riporto delle perdite e trasferimento del controllo
• La limitazione al riporto delle perdite fiscali si applica anche quando il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto avviene indirettamente, attraverso la cessione delle partecipazioni della società che controlla quella portatrice delle perdite. Rileva il controllo di diritto, considerando anche le partecipazioni detenute indirettamente.

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti
• Sono state modificate le regole sul “realizzo controllato” nei conferimenti di partecipazioni. Se il valore di realizzo è inferiore sia al costo fiscale sia al valore normale, viene assunto il minore tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale, evitando la deduzione di minusvalenze fittizie. Le nuove disposizioni si applicano, in via generale, dal 2026.

Detrazione IVA – Estensione dei termini
• È stato ampliato il termine per esercitare la detrazione dell’IVA a credito: l’imposta può essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, anziché entro la dichiarazione dell’anno stesso. Viene conseguentemente modificato anche il termine per la registrazione delle fatture d’acquisto.

Imposta di successione – Decorrenza degli interessi
• Gli interessi sulla maggiore imposta di successione non decorrono più dalla notifica della liquidazione dell’imposta principale, ma dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta autoliquidata.

Regime forfetario – Termini di accertamento
• È stata soppressa la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento precedentemente riconosciuta ai contribuenti forfetari che emettevano esclusivamente fatture elettroniche.

Accertamento dei componenti pluriennali
• Per i componenti negativi del reddito d’impresa con efficacia pluriennale, il termine quinquennale per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale viene dedotta per la prima volta una quota del componente. Per ammortamenti e spese pluriennali, la regola riguarda le violazioni riscontrabili già al momento dell’acquisto o del sostenimento della spesa. Le nuove disposizioni si applicano agli acquisti effettuati dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2027.

Società di capitali a ristretta base sociale
• Viene codificato il principio secondo cui, quando vengono accertati componenti positivi non contabilizzati o componenti negativi indeducibili, si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci. Gli utili presunti sono tassati in capo ai soci come redditi di capitale.

Accertamento per antieconomicità
• Il semplice scostamento tra il prezzo pattuito e il valore di mercato non è, da solo, sufficiente per una rettifica fiscale. La differenza può rappresentare un elemento indiziario soltanto se accompagnata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti oppure quando lo scostamento risulta particolarmente evidente e rilevante.

Rivalutazione partecipazioni black list
• Per le partecipazioni non quotate detenute al di fuori dell’attività d’impresa in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione sale al 36%, rispetto al precedente 21%. È inoltre esclusa la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva.

Novità in materia di CPB

Requisiti per accedere al CPB
• L’adesione al Concordato Preventivo Biennale è priva di effetti se il contribuente non possiede i requisiti previsti, tra cui l’applicazione degli ISA e l’assenza di debiti tributari o contributivi complessivamente pari o superiori a € 5.000, comprensivi di interessi e sanzioni.

Modifiche alla compagine sociale
• Per le società di persone e le associazioni professionali, l’ingresso di nuovi soci che determina un aumento della compagine sociale costituisce causa di esclusione dal CPB. In caso di rinnovo del concordato, viene però introdotta una deroga per i nuovi soci che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente oppure hanno conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a € 35.000.

Attività riconducibili a ISA differenti
• Le cause di esclusione legate alla contemporanea partecipazione del lavoratore autonomo a società o associazioni professionali operano soltanto quando l’attività individuale e quella della società/associazione sono riconducibili al medesimo ISA. La modifica si applica anche senza che sia necessario il rinnovo del CPB.

Potenziamento dei benefici premiali ISA
• In caso di rinnovo del CPB vengono innalzate le soglie per l’esonero dal visto di conformità: fino a € 100.000 per la compensazione dei crediti IVA e fino a € 70.000 per imposte dirette e IRAP. Anche per i rimborsi IVA la soglia sale a € 100.000. Viene inoltre portata a 2 anni l’anticipazione dei termini di decadenza per l’accertamento.

Pagamenti rateali delle imposte senza interessi
• In caso di rinnovo del CPB 2026-2027, non sono dovuti interessi sui pagamenti rateali delle imposte derivanti dalle dichiarazioni relative ai periodi interessati dal rinnovo.

Modifica o integrazione del Mod. REDDITI
• Le modifiche o integrazioni della dichiarazione dell’anno precedente al biennio concordato, relative a ricavi, compensi o altri dati utilizzati per la proposta, determinano la rideterminazione del reddito o del VAP concordati. La disposizione si applica dal Mod. REDDITI 2026 relativo al 2025.

Acconti in caso di rinnovo del CPB
• Per chi rinnova il CPB, le maggiorazioni degli acconti IRPEF/IRES e IRAP previste per la prima adesione non si applicano. Gli acconti vengono quindi calcolati secondo le regole ordinarie.

Cessazione del CPB e modifiche alla compagine sociale
• In caso di rinnovo del CPB, l’ingresso di nuovi soci non determina la cessazione del concordato se questi, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente oppure hanno conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo non superiori a € 35.000. Anche le cause di cessazione legate alla contemporanea attività individuale e associata sono limitate ai casi in cui le attività rientrano nel medesimo ISA.

Cause di decadenza dal CPB
• Viene modificata la disciplina della decadenza. In particolare, la modifica o integrazione della dichiarazione dell’anno precedente non comporta più automaticamente la decadenza, mentre questa può verificarsi quando un accertamento rileva errori nei dati utilizzati per la proposta tali da determinare uno scostamento superiore al 30% rispetto al reddito o VAP concordato.

Sanatoria 2020-2023 e rinnovo CPB 2026-2027
• I soggetti ISA che rinnovano il CPB possono abbinare il concordato 2026-2027 alla sanatoria delle annualità 2020-2023, secondo regole analoghe alle precedenti definizioni. La sanatoria può riguardare anche singole annualità e richiede il versamento di imposte sostitutive IRPEF/IRES e IRAP. Il pagamento può avvenire in unica soluzione dall’1.1 al 15.3.2027 oppure in un massimo di 10 rate mensili.

Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche
• Viene ampliato l’utilizzo dei dati contenuti nelle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche per attività di analisi del rischio e controllo fiscale e doganale. I dati possono inoltre essere utilizzati per supportare l’Agente della riscossione nelle attività di esecuzione presso terzi.

Disallineamento corrispettivi e POS
• Per il collegamento RT-POS sono previste sanzioni per l’omessa trasmissione dei pagamenti elettronici e per il mancato collegamento tra registratore telematico e POS. Viene tuttavia introdotta una soglia di non punibilità: le sanzioni non si applicano quando la differenza tra le operazioni registrate e i pagamenti elettronici accettati non supera il 5%.

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Scadenziario

Martedì 15 settembre

• Mod. 730/2026: per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8, consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3, oltre all’invio telematico dei Modd. 730 e 730-4 all’Agenzia delle Entrate.

• CPB 2025-2026 – Sanatoria 2019-2023: versamento della settima rata, delle 10 complessive, delle imposte sostitutive dovute dai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 per beneficiare della sanatoria 2019-2023. La rata è maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026.

Mercoledì 16 settembre

• IVA – Liquidazione mensile: liquidazione IVA relativa ad agosto e versamento dell’imposta dovuta.

• IRPEF – Ritenute lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute operate ad agosto.

• IRPEF – Ritenute lavoro autonomo: versamento delle ritenute operate ad agosto.

• Ritenute operate dai condomini: versamento delle ritenute del 4% relative alle prestazioni derivanti da contratti d’appalto/opera.

• Mod. F24/770: versamento delle ritenute/trattenute operate ad agosto, con comunicazione dei dati aggiuntivi richiesti dal Mod. 770. L’adempimento riguarda i sostituti con non più di 5 dipendenti al 31.12.2025 che intendono avvalersi della possibilità di non presentare il Mod. 770/2026.

• Ritenute locazioni brevi: versamento delle ritenute del 21% operate dagli intermediari immobiliari e dai soggetti che gestiscono portali telematici.

• Altre ritenute alla fonte: versamento delle ritenute relative a commissioni, agenzia, mediazione, rappresentanza, utilizzo di marchi e opere dell’ingegno e associazioni in partecipazione.

• INPS – Dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni di agosto.

• INPS – Gestione Separata: versamento dei contributi sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione.

• INPS – Agricoltura: versamento della seconda rata 2026 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Venerdì 25 settembre

• INTRASTAT: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, registrate o soggette a registrazione, relative ad agosto per i soggetti mensili.

Mercoledì 30 settembre

• Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: invio telematico dei dati delle liquidazioni IVA relative ad aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili e al secondo trimestre per i soggetti trimestrali.

• IVA IOSS: invio telematico della dichiarazione IVA IOSS relativa ad agosto per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a € 150.

• Corrispettivi ricariche veicoli elettrici: invio telematico dei corrispettivi relativi alle ricariche di veicoli elettrici di agosto.

• Corrispettivi distributori carburante: invio telematico dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati all’utilizzo come carburante per motori, relativi ad agosto.

• INPS – UNI-EMENS: invio telematico del Mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi di agosto, compresi quelli relativi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione.

• Mod. 730/2026: per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dall’1.9 al 30.9, consegna del Mod. 730 e del prospetto 730-3 e invio telematico dei Modd. 730 e 730-4.

• Definizione agevolata liti pendenti: versamento della quattordicesima rata, di un massimo di 20, per gli importi superiori a € 1.000.

• Regolarizzazione omessi/insufficienti versamenti: versamento della quindicesima rata, di un massimo di 20, delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

• Rottamazione-quinquies: versamento della seconda rata bimestrale, di un massimo di 54, delle somme dovute.

• CPB 2024-2025 – Sanatoria 2018-2022: versamento della diciannovesima rata, di un massimo di 24, delle imposte sostitutive dovute dai soggetti ISA che hanno aderito alla sanatoria.

• Collegamento RT-POS: comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’abbinamento tra registratori telematici e POS attivati nel mese di luglio.

• Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA di importo superiore a € 5.000 relative al primo e/o secondo trimestre.

• Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice: versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci effettuate entro il 30.9.2026. L’adempimento riguarda anche le società immobiliari trasformate in società semplici.