Spese di Trasferta all’estero

Escluso l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta all'estero

Per effetto delle modifiche del DL 84/2015 sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.

Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 viene modificato il trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR, alle spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.

Il comma 3 dell’articolo 1 sopra citato stabilisce che la disposizione si applica alle spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero a partire dall’anno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La Relazione illustrativa al DL ha specificato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte si applica in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).

La relazione specifica che i limiti precedentemente descritti si applicano anche alle spese sostenute dalle imprese per gli amministratori, inclusi i relativi rimborsi analitici.

Per quanto riguarda la decorrenza, le disposizioni relative alla disattivazione del regime descritto per le spese sostenute all’estero si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese si applicano alle spese sostenute a partire dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Ai fini della deducibilità, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, rimangono validi gli ordinari oneri documentali. I giustificativi di spesa, parte integrante delle note a cui si riferiscono, sono indispensabili non solo per verificare la certezza della spesa, ma anche per controllare i requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).

Con riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 142/2024, ha chiarito che, in assenza della richiesta di fattura, la documentazione fornita dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente per identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo. È necessario che tale spesa sia supportata da un giustificativo rilasciato dal prestatore, che riporti i dati essenziali della transazione: data, nome del prestatore, percorso e corrispettivo.

Tutte le altre casistiche sono disponibili nella nostra precedente informativa disponibile a questo link:  Spese di trasferta e rappresentanza – obblighi di tracciabilità