La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi.
L’impresa non potrà più dedurre gli omaggi se acquistati in contante.
Ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale, o mediante i sistemi di pagamento tracciati previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Sono inclusi pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche tramite Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, e app come Satispay o Paypal.
L’obbligo di tracciabilità si estende anche alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero.
2. DEDUCIBILITÀ DEGLI OMAGGI AI CLIENTI
Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità, le regole di base per gli omaggi ai clienti rimangono invariate:
Valore Unitario del Bene | Deducibilità | Riferimento Normativo |
Fino a 50 Euro | Integrale (Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR). | L’onere è interamente deducibile. |
Oltre 50 Euro | Limitata (Considerati spese di rappresentanza). | Deducibili nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dall’art. 108 comma 2. |
Per determinare se si supera la soglia di €50, si deve fare riferimento all’omaggio nel suo complesso, non ai singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio del valore complessivo di 60 euro è considerato un unico omaggio da 60 euro e ricade nei limiti delle spese di rappresentanza “generali” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/2009).
3. GESTIONE DEGLI OMAGGI “AUTOPRODOTTI”
Nel caso in cui l’omaggio sia costituito da beni prodotti dall’impresa stessa, la valutazione è duplice: rileva il valore di mercato (o valore normale, ex art. 9 TUIR) dell’omaggio per stabilire se supera i 50 euro.
Se il valore di mercato è inferiore o uguale a 50 euro, il costo di produzione effettivamente sostenuto beneficia della deduzione integrale.
Se il valore di mercato supera i 50 euro (qualificando la spesa come di rappresentanza), ai fini del calcolo del limite di deducibilità (plafond) concorre l’intero costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, anche se tale costo è inferiore a 50 euro (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Ad esempio un omaggio autoprodotto con valore di mercato di 80 euro e costo di produzione di 40 euro è considerato spesa di rappresentanza; tuttavia, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità, rileva l’importo di 40 euro.
4. SERVIZI E CENE NATALIZIE
Le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa solo se rispettano i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.
I costi relativi agli omaggi destinati ai dipendenti sono deducibili come prestazioni di lavoro (art. 95 comma 1 del TUIR) e non sono soggetti ai nuovi obblighi di tracciabilità.
Le spese sostenute per servizi utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti, come una cena natalizia, non sono spese di rappresentanza. Tali oneri sono deducibili ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR, ma solo per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Inoltre, si applica la limitazione generale di deducibilità al 75% per le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande (Art. 109 comma 5 del TUIR).

