L’art. 6 co. 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”), il cui Ddl. di conversione è stato approvato dal Senato, introduce una disciplina transitoria con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e all’applicazione delle nuove modalità di determinazione del fringe benefit in relazione alla tipologia di alimentazione introdotte dall’art. 1 co. 48 della L. 207/2024.
In particolare, viene introdotto il nuovo co. 48-bis all’art. 1 della L. 207/2024, in base al quale resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 per:
– i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
– i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall’1.1.2025 al 30.6.2025.
Per tali veicoli il fringe benefit continua quindi a essere determinato in base all’inquinamento del veicolo, sulla base delle seguenti percentuali:
– 25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
– 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
– 50% dal 2021 con emissioni tra 160 e 190 g/km;
– 60% dal 2021 con emissioni superiori a 190 g/km.
Qualora le auto ordinate nel 2024 siano però concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverà applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla legge di bilancio 2025, ossia il fringe benefit sarà calcolato come segue:
– 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;
– 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
– 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.