Novità della legge di bilancio 2025
Ritorna soltanto per il 2025 la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anzichè in quella ordinaria del 24%.
Tale “premio” è riconosciuto alle imprese che:
- accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva;
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
- nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024. Inoltre:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
- l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.
La norma si applica anche in caso di adesione al regime del consolidato e della trasparenza fiscale, con regole di coordinamento specifiche:
- per le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Determina la decadenza dall’agevolazione in esame:
- la distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
L’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale, per il 2026) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in esame.
Si rinvia all’emanazione di un apposito decreto del MEF per l’adozione delle disposizioni attuative della disciplina anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.