Previdenza complementare e TFR: nuove regole operative dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 è operativo il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare: il lavoratore ha 60 giorni per scegliere la destinazione del TFR, in assenza di scelta scatta l'iscrizione automatica con contribuzione piena.
1. Inquadramento della riforma
Il nuovo sistema sostituisce il previgente meccanismo di silenzio-assenso a sei mesi con un meccanismo più rapido: al momento dell’assunzione, il lavoratore ha 60 giorni di tempo per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. In assenza di scelta, scatta automaticamente l’iscrizione alla previdenza complementare con contribuzione piena (TFR maturando + contributo datoriale + contributo del lavoratore nella misura minima contrattuale).
2. Soggetti interessati
La riforma si applica ai lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, con alcune distinzioni:
– Lavoratori di prima assunzione (primo rapporto di lavoro subordinato dopo il 30 giugno 2026, senza precedente posizione previdenziale complementare): in assenza di scelta entro 60 giorni, scatta automaticamente l’iscrizione al fondo pensione.
– Lavoratori non di prima assunzione con pregressa adesione a previdenza complementare alimentata dal TFR: si applica lo stesso meccanismo dei 60 giorni con adesione automatica in assenza di scelta.
– Lavoratori non di prima assunzione senza alcuna forma di adesione: non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda o nel Fondo Tesoreria INPS.
Sono esclusi i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori domestici e (salvo apposito decreto attuativo) i lavoratori intermittenti. Nei contratti a tempo determinato l’adesione automatica opera solo se la durata consente il decorso dei 60 giorni senza che il lavoratore abbia espresso una scelta.
3. Decorrenza dei versamenti
In caso di adesione automatica, i versamenti decorrono dalla data di assunzione (non dalla scadenza dei 60 giorni) e vengono effettuati dal mese successivo alla scadenza del periodo di scelta. Il fondo di destinazione è quello previsto dagli accordi o contratti collettivi applicabili; in assenza, il fondo residuale (attualmente Fondo Cometa).
4. Adempimenti a carico del datore di lavoro
All’atto di ogni nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto a:
– consegnare al lavoratore un’informativa sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sul fondo di destinazione e sulle scelte disponibili, conservando traccia della consegna;
– consegnare il modulo TFR2 (in corso di aggiornamento ministeriale) per la raccolta della scelta sulla destinazione del TFR, rilasciandone copia controfirmata;
– acquisire una dichiarazione del lavoratore sulle eventuali scelte pregresse in materia di previdenza complementare;
– in caso di adesione automatica: comunicare al fondo pensione l’avvenuta iscrizione ed effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione.