Si riportano alcuni recenti chiarimenti, sia normativi che giurisprudenziali, in materia di spese di rappresentanza, pubblicità e ospitalità dei clienti, argomenti che hanno rilevante impatto sulla deducibilità dei costi d’impresa.
1. Inquadramento normativo: rappresentanza e pubblicità
Le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità seguono regimi fiscali molto diversi:
– le spese di rappresentanza: sono deducibili solo entro limiti percentuali sul fatturato, devono rispettare il requisito di inerenza e, dal 2025, sono deducibili esclusivamente se pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, ecc.);
2. Criterio discretivo: gli obiettivi perseguiti
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce recenti (ord. nn. 13185, 13183, 6057 e 17902 del 2026), ha consolidato il criterio degli obiettivi perseguiti quale elemento discriminante tra le due categorie:
– sono spese di rappresentanza quelle finalizzate ad accrescere il prestigio dell’impresa, senza un effetto diretto sulle vendite (es. partecipazione a eventi istituzionali, omaggi, logo su imbarcazioni o eventi non commerciali);
– sono spese di pubblicità quelle con diretta finalità promozionale di prodotti e servizi, volte a stimolare immediatamente la domanda.
3. Trattamento delle spese di ospitalità dei clienti
Le spese per l’ospitalità di clienti, anche potenziali, non sono qualificabili come rappresentanza, e sono quindi deducibili senza limiti, quando sostenute in occasione di:
Mostre, fiere ed esposizioni: eventi analoghi in cui sono esposti i beni o servizi dell’impresa.
Visite aziendali: visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
4. Sponsorizzazioni a enti sportivi dilettantistici
I corrispettivi corrisposti a società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono sempre spese di pubblicità, con presunzione assoluta di inerenza e congruità, entro il limite annuo di € 200.000 per soggetto erogante. L’eccedenza è deducibile secondo le regole ordinarie.
5. Approfondimento: detraibilità IVA sull'acquisto di acqua per i locali aziendali
Un tema di frequente riscontro pratico riguarda l’acquisto di boccioni d’acqua naturale per i locali aziendali. Il trattamento IVA dipende dalla destinazione:
| Destinazione | Trattamento IVA |
| Clienti | Possibile spesa di rappresentanza; IVA detraibile se il costo unitario non supera € 50 |
| Dipendenti (uso aziendale) | Detraibile, se la somministrazione è assimilabile a quella effettuata mediante distributori automatici nei locali aziendali |
| Estranea all’attività d’impresa | Indetraibile |
6. Accorgimenti consigliati
Alla luce di quanto sopra, lo Studio raccomanda di:
– verificare che tutte le spese di rappresentanza siano pagate con strumenti tracciabili, pena la perdita della deducibilità.
– conservare documentazione analitica per le spese di pubblicità (contratto con dettaglio delle prestazioni, importi, tempi e obiettivo commerciale).

