Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
Principali Novità Fiscali
Novità Fiscali (Sentenze e Risposte):
• La Corte di Cassazione (Sentenza 8.2.2025, n. 3225) ha stabilito che, per la detrazione dell’IVA o l’applicazione del reverse charge su prestazioni di servizi (come i subappalti), le fatture devono indicare l’entità e la natura dei servizi e la data di effettuazione/ultimazione. Il contribuente ha l’onere di dimostrare che le condizioni di detrazione sono soddisfatte, anche fornendo elementi integrativi.
• L’esenzione IMU per gli “immobili-merce” (costruiti dall’impresa costruttrice per la vendita) non si applica se questi sono locati, anche solo transitoriamente. In caso di locazione per una frazione d’anno, l’esenzione è esclusa per l’intera annualità.
• La mancata compilazione del quadro F della CILAS, relativo alle attestazioni di costruzione/legittimazione dell’immobile, comporta la decadenza dal Superbonus 110%. Tuttavia, la regolarizzazione della violazione consente di usufruire delle detrazioni ordinarie per gli stessi interventi, purché ne sussistano i requisiti.
• La tardiva comunicazione all’ENEA dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica (oltre 90 giorni) non determina la decadenza dell’Ecobonus.
Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026 – Novità dal Decreto Correttivo:
• È stata abrogata la disciplina del concordato preventivo per i contribuenti forfetari a decorrere dall’1.1.2025.
• L’adesione al CPB può avvenire entro il 30 settembre (o l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per soggetti con periodo non coincidente con l’anno solare). Può essere fatta congiuntamente al Mod. ISA nell’ambito del Mod. REDDITI 2025 (anticipando la presentazione al 30.9) o in forma autonoma, inviando il Mod. CPB con il Frontespizio del Mod. REDDITI 2025 e il codice “1” nella casella “Comunicazione CPB”.
• I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale della “Flat Tax incrementale”, strutturata con aliquote del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA 2024. Questa imposta si applica alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2024, rettificato al netto delle componenti straordinarie.
• La Flat Tax incrementale è applicabile nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000. Per la parte che supera tale somma, l’imposta sostitutiva è del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES. Per i soggetti “trasparenti”, la verifica del limite si basa sul reddito accettato dalla società/associazione.
• Sono state introdotte nuove cause di esclusione dal CPB, applicabili dall’adesione al CPB 2025-2026:
◦ Il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale/STP/società tra avvocati.
◦ Un’associazione professionale/STP/società tra avvocati non aderisce al CPB nei medesimi periodi d’imposta in cui tutti gli associati/soci dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. Queste cause non operano se l’associazione/società partecipata aderisce al CPB (o viceversa).
• Sono state introdotte nuove cause di cessazione del CPB, applicabili dall’adesione al CPB 2025-2026:
◦ Il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale/STP/società tra avvocati cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione al concordato nei medesimi periodi d’imposta.
◦ Un’associazione professionale/STP/società tra avvocati e uno degli associati/soci, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base dell’adesione al concordato nei medesimi periodi d’imposta.
• È stata fornita un’interpretazione autentica: per le cause di esclusione/cessazione legate a operazioni straordinarie, le operazioni di “conferimento” sono intese esclusivamente come quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non singoli beni o denaro.
• La “maxi deduzione” del costo del lavoro (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023) non deve essere considerata nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa proposti per il CPB, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026. Il saldo netto tra plus/minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, “maxi deduzione” e redditi da partecipazione determina una variazione del reddito concordato.
• Sono state introdotte soglie massime alla proposta di concordato (reddito/VAP) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale (ISA ≥ 8), calcolate in percentuale rispetto al reddito 2024 e inversamente proporzionali al punteggio ISA (10% per ISA 10, 15% per ISA 9–<10, 25% per ISA 8–<9). Tali soglie non operano per ISA inferiori a 8 o se il software “Il tuo ISA” propone un valore inferiore ai riferimenti settoriali.
• Una modifica alle cause di decadenza dal CPB stabilisce che l’omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo ex art. 36-bis DPR n. 600/73 comporta la decadenza solo se il pagamento non avviene entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. È stata abrogata la disposizione che permetteva la regolarizzazione tramite ravvedimento per queste violazioni.
Scadenziario
16 giugno
• Consegna e invio telematico di Mod. 730/2025 per dichiarazioni presentate entro il 31.5.
• Liquidazione e versamento IVA mensile (maggio).
• Versamento delle ritenute alla fonte IRPEF (lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, altre ritenute su commissioni/agenzia/mediazione, marchi/opere dell’ingegno, associazione in partecipazione) per maggio.
• Versamento ritenute (4%) operate dai condomini per prestazioni d’appalto/d’opera (maggio).
• Versamento ritenute (21%) su locazioni brevi operate da intermediari (maggio).
• Versamento contributi INPS per dipendenti (retribuzioni di maggio).
• Versamento contributi INPS Gestione Separata (compensi di maggio per incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali sopra € 5.000, e associati in partecipazione con apporto di lavoro).
• Versamento prima rata o unica soluzione IMU 2025 (escluse abitazioni principali A/1, A/8, A/9 e fabbricati rurali strumentali).
25 giugno
• Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT mensili (maggio).
30 giugno
• Consegna e invio telematico di Mod. 730/2025 per dichiarazioni presentate dall’1.6 al 20.6.
• Invio telematico dei corrispettivi di maggio per i gestori di impianti di distribuzione carburante.
• Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS (maggio) per vendite a distanza di beni importati.
• Invio telematico del Mod. UNI-EMENS (dati contributivi e retributivi di maggio).
• Presentazione domanda di rimborso credito accise autotrasportatori (Q4 2022, Q1/Q2/Q3 2023 non compensati entro 31.12.2024).
• Presentazione Mod. REDDITI 2025 PF cartaceo (relativo al 2024).
• Termine per i versamenti relativi a: saldo IVA 2024 (+1,6%), IRPEF (saldo 2024 e 1° acconto 2025), imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2024 e 1° acconto 2025), addizionali IRPEF, acconto 20% imposta tassazione separata, cedolare secca, IVIE, IVAFE, imposta sostitutiva criptoattività, contributi IVS, contributi Gestione separata INPS.
• Termine per i versamenti Mod. REDDITI 2025 per società di persone (saldo IVA 2024, imposta sostitutiva per riallineamento valore civile/fiscale).
• Termine per i versamenti Mod. REDDITI 2025 per società di capitali ed enti non commerciali (saldo IVA 2024, IRES, maggiorazione IRES società di comodo, imposta sostitutiva per riallineamento).
• Versamento prima rata (10%) imposta sostitutiva per affrancamento riserve in sospensione d’imposta (bilancio 2023).
• Versamento IRAP (saldo 2024 e 1° acconto 2025).
• Versamento Diritto Annuale CCIAA 2025.
• Presentazione Dichiarazione IMU 2024.
• Versamento nona rata per definizione agevolata liti pendenti (oltre € 1.000).
• Versamento decima rata per regolarizzazione omessi/insufficienti versamenti da istituti definitori.
• Versamento seconda rata (16%) dell’imposta sostitutiva per rivalutazione terreni e partecipazioni all’1.1.2024.
• Invio telematico Dichiarazione Imposta di Soggiorno 2024.
• Comunicazione PEC Amministratori Società al Registro Imprese.
• Versamento quarta rata (maggiorata interessi 2%) delle imposte sostitutive per la sanatoria 2018–2022 legata al CPB 2024–2025.