Aggiornamento del 26 Maggio 2025
Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali
Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali rese obbligatorie dall’ art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Il testo approvato è quello che include gli emendamenti della Commissione Ambiente alla Camera.
Il DL proroga i termini per adempiere l’obbligo, stabilendo che:
– le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
– le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
– le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.
Un primo intervento ha riguardato la norma che impone l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce BII, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa”; è ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e che si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Se il proprietario non utilizza l’indennizzo per il ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza spetta una somma equivalente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale, entro il limite del 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.
Un altro emendamento chiarisce che l’obbligo assicurativo per gli immobili abusivi si applica solo a quelli:
– costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
– oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non è previsto alcun tipo di indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche in riferimento a quelle destinate a eventi calamitosi e catastrofali.
Vengono modificati anche i criteri per la classificazione delle imprese come micro, piccole e medie. Il riferimento alla direttiva UE 2023/2775 viene sostituito con quello alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
In materia di scoperto e franchigia, il DL convertito modifica l’art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude questi limiti per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Aggiornamento del 31 Marzo 2025
Approvata proroga differenziata per le aziende
Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In dettaglio il decreto prevede che le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e micro imprese il termine è il 1° gennaio 2026.
Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni.
Aggiornamento relativo alla comunicazione precedente disponibile a questo link: Polizza rischi catastrofali